Statuto

STATUTO LAZIO PRIDE

Art. 1 Costituzione
  1. E’ costituita l’associazione denominata “Lazio Pride”, denominata anche come “Comitato Lazio Pride” con sede in Roma, in via Galvani 51/F. Eventuali variazioni d’indirizzo non saranno da intendere come variazioni statutarie. Per ragioni funzionali potranno essere individuate una o più sedi operative diverse dalla sede legale.
  2. Lazio Pride è un’associazione di promozione sociale. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici. L’associazione non ha scopo di lucro ed opera sulla base dei principi costituzionali ed in conformità con la legislazione europea, nazionale e regionale. L’associazione è apartitica, aconfessionale, antitotalitaria, antisessista e antirazzista.
  3. L’associazione nasce dall’esperienza Comitato Lazio Pride del 2016 e si fonda sui principi di condivisione e di collaborazione che lo animarono.
Art. 2. Scopi e finalità
  1. L’associazione ha come scopi e finalità:
  2. Coordinare le associazioni LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) che fanno parte dell’associazione Lazio Pride
  3. Progettare, promuovere e realizzare eventi collaterali alla manifestazione Lazio Pride
  4. Progettare, promuovere e realizzare la manifestazione Lazio Pride
  5. Instaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale
  6. Sviluppare rapporti con altre associazioni LGBT nazionali
  7. Promuovere, realizzare, gestire iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone LGBT
E inoltre
creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transessuale e transgender; combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari e delle volontarie, operatorle socieali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati; fornire servizi e strutture di supporto socio-psicologico, legale, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono e contact center, produzione e programmazione culturale; promuovere e produrre la cultura gay-lesbica in tutte le sue forme artistico culturali; promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e transgender attraverso attività e strutture aggregative e ricreative; promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e canali di informazione; lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti in tutti gli ambiti in cui la persona si forma ed agisce, dai rapporti etici e sociali (famiglia, figli, salute ed insegnamento) ai rapporti economici (lavoro, iniziative economiche e proprietà) e politici; essere forza di pressione verso le istituzioni e le formazioni politiche, affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’associazione; costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui; sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e transgender e del movimento delle donne; promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’associazione; combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV; promuovere  una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione di pratiche di sesso sicuro, promuovere e sostenere le politiche giovanili e scolastiche rivolte ai giovani; promuovere, sostenere ed organizzare eventi sportivi per  la comunità GLBT; promuove la formazione, anche professionale, sulle tematiche della non discriminazione, inclusione sociale, infezioni sessualmente trasmissibili.
L’Associazione si riserva la facoltà di intervenire in giudizio e di costituirsi parte civile nei casi di particolare rilevanza sociale anche per affermare il diritto di non discriminazione.
Art. 3 Attività
  1. In relazione agli scopi e alle finalità prefissati l’associazione può, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, progettare e realizzare:
  2. iniziative e manifestazioni pubbliche di rilievo locale, regionale, nazionale od internazionale;
  3. incontri e confronti con partiti, organizzazioni sindacali, organismi istituzionali locali, nazionali e internazionali;
  4. seminari, convegni, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa di natura politica, culturale, sociale, gestiti direttamente o in collaborazione con altri soggetti privati e pubblici;
  5. iniziative di informazione, formazione e aggiornamento sui temi connessi agli scopi e finalità del Comitato rivolte ai media, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università, al personale delle stesse, agli enti di formazione nonché alle singole categorie professionali; e. strutture di servizio e di aiuto rivolte alla comunità e alle singole persone glbt;
  6. iniziative a sostegno di persone glbt immigrate in particolare da paesi in cui vigono leggi e costumi discriminatori nei loro confronti;
  7. iniziative di natura immobiliare volte a dare una sede alla stessa associazione nonché ai vari servizi promossi dallo stesso;
  8. attività di spettacolo ed intrattenimento consoni agli scopi e alle finalità dell’associazione;
  9. iniziative di autofinanziamento e reperimento fondi anche attraverso il ricorso finanziamenti promossi sia dagli enti pubblici che da enti e organismi privati.
Art. 4 – Organle socieali.
  1. Sono organi dell’associazione:
  2. l’Assemblea delle socie
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il/la Segretario/a
  5. il/la Revisore/a dei conti
  6. Le cariche hanno la durata di un anno.
  7. Il Comitato può dotarsi di uno/a o più portavoce, eletti dal Consiglio Direttivo, con funzioni di rappresentanza
Art. 5 – Soci
  1. Possono essere socie dell’associazione:
  2. le istituzioni e le organizzazioni LGBT senza scopo di lucro;
  3. le istituzioni e le organizzazioni non LGBT senza scopo di lucro che condividano scopi e finalità dell’associazione e offrano disponibilità all’organizzazione delle attività previste.
  4. Le socie sono rappresentati da uno o più delegati indicati da loro stessi, rappresentativi del numero dei soci di ogni organizzazione socia, che eserciterà il diritto di voto spettante all’associazione, organizzazione, persona giuridica od ente che rappresentano. E’ demandato ad un regolamento interno la modalità di elezione dei delegati delle socie.
  5. Né le socie né le associazioni e Istituzioni da loro rappresentati possono utilizzare il nome, il logo od ogni altro riferimento all’associazione per proprie iniziative senza una esplicita autorizzazione da parte del Consiglio direttivo.
  6. Le socie si dividono in “partner” e “organizzatrici”, nel primo caso non è possibile avere un rappresentante in Consiglio Direttivo, fino alla qualifica di “organizzatrice”. E’ fatta eccezione per le associazioni partner fondatrici. Le socie partner non possono essere eletti all’interno del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto su modifiche statutarie o di regolamenti interni.
Art. 6 – Modalità di adesione
  1. Per diventare socie dell’associazione è necessario presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente che contenga:
  2. tutti i dati dell’organizzazione richiedente (denominazione o ragione sociale, indirizzo sede, telefono);
  3. Statuto e atto Costitutivo dell’organizzazione richiedente
  4. Dichiarazione del numero dei soci dell’organizzazione
  5. il nome della persona delegata con i relativi dati e un/una supplente che interviene in caso di impedimento del/la delegato/a;
  6. dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
  7. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice l’adesione dei richiedenti o l’eventuale esclusione. In quest’ultimo caso l’interessato/a potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea nella sua prima convocazione.
  8. Le socie sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio direttivo. A tutti le socie, in regola con il versamento della quota sociale, sono riconosciuti i diritti di elettorato attivo e passivo in modo eguale, nonché la partecipazione a tutti i momenti della vita associativa.
  9. Tutte le prestazioni fornite dalle socie sono a titolo gratuito.
  10. La tempistica di risposta alla richiesta di adesione è stabilità da un regolamento interno.
  11. L’associazione / organizzazione richiedente, una volta ammessa si configura come associazione “partner”, per un primo periodo temporale. Una volta superata la fase “partner”, la cui durata è stabilita da un regolamento interno, l’organizzazione potrà richiedere di essere identificata come associazione “organizzatrice”.
Art. 7 – Assemblea socie
  1. L’assemblea è costituita da tutte le socie dell’Associazione e viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno.
  2. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax.
  3. Ogni assemblea nomina un suo presidente, che la presiederà, ed effettua la verifica dei poteri all’apertura dei lavori.
  4. L’assemblea viene convocata dal/la Segretario/a. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo delle socie; in tal caso il Segretario deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.
  5. L’Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti rappresentanti di almeno la metà più uno delle socie aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei rappresentati delle socie aventi diritto di voto.
  6. Ogni delegato/a può farsi rappresentare per delega scritta da un/a altro/a delegato/a. Ogni delegato/a può ricevere non più di una delega.
  7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
  8. stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
  9. eleggere i componenti del Consiglio direttivo, nonché esaminare e votare la sfiducia nei confronti di singoli membri del direttivo in carica nominandone i/le sostituti/e;
  10. approvare il programma di indirizzo al Consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie;
  11. approvare i bilanci preventivi e consultivi;
  12. approvare i regolamenti interni e tutti gli atti di programmazione e indirizzo necessari alla vita dell’associazione per la realizzazione delle finalità dell’Associazione;
  13. esaminare ed approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto.
  14. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del/la Segretario/a o in sua assenza da persona incaricata dal presidente dell’Assemblea. Il verbale firmato dal presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni socia può prenderne visione.
  15. I delegati all’Assemblea sono indicati dal rappresentante legale delle associazioni aderenti (socie).
Art. 8 – Consiglio direttivo
  1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di 3 componenti.
  2. Possono essere eletti componenti del consiglio direttivo persone aderenti alle singole organizzazioni aderenti al Comitato, su proposta delle stesse
  3. Si riunisce su convocazione del/la Segretario/a tutte le volte che lo ritenga necessario.
  4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
  5. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  6. eleggere, a maggioranza semplice, il/la Segretario/a;
  7. ha ogni potere sull’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
  8. delibera sulla stipula di contratti e accordi di ogni natura e genere che vincolino il Comitato e decide su azioni legali e giudiziarie a tutela degli interessi e dell’immagine dell’associazione stessa
  9. approva, sovrintende e realizza le attività indicate dall’assemblea delle socie e dal consiglio stesso utili per perseguimento degli scopi e delle finalità propri dell’associazione;
  10. esamina e delibera su tutti i preventivi di spesa e sulle iniziative di autofinanziamento e ogni altro tipo di entrata, stabilisce l’ammontare delle quote sociali annuali e sui contributi a carico degli aderenti;
  11. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
  12. esamina i bilanci da presentare all’assemblea delle socie e ne decide le forme di pubblicizzazione.
  13. approva le proposte di revisione dello Statuto da presentare all’assemblea, le proposte in merito allo scioglimento dell’Associazione ed ogni altro regolamento, documento ed atto necessario alla vita della stessa associazione i. esamina e decide sulle proposte di sfiducia e revoca, presentate da almeno due componenti del Consiglio, nei confronti del/la Segretario/a.
  14. L’assenza non giustificata a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio direttivo In questo caso l’Assemblea procede entro il più breve tempo possibile alla sostituzione.
Art. 9 – Il/La Segretario/a
  1. Eletto/a dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle assemblee e dei Consigli direttivi. Cura l’archiviazione degli stessi e di tutti gli atti e documenti dell’associazione.
  2. Svolge le funzioni di tesoreria. Segue tutti i rapporti di natura economica, i rapporti con gi istituti di credito e le poste italiane, gestisce la contabilità, le pratiche fiscali e tributarie e propone al Consiglio iniziative di autofinanziamento. E’ responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile, redige i bilanci e li rende pubblici secondo le decisioni del Consiglio.
  3. Cessa dalla carica in caso di sfiducia e revoca da parte del Consiglio direttivo. Se nominato successivamente all’insediamento del direttivo decade comunque dalla carica con la scadenza prevista per il Consiglio.
  4. E’ responsabile dei rapporti e delle attività dei volontari, dei collaboratori ed è a capo dell’eventuale personale.
  5. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro delle associazioni aderenti.
  6. Può delegare le sue funzioni ad altro componente del Consiglio, scelto in accordo con il Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Revisore/a dei conti
  1. Il/La revisore/a dei conti è eletto dall’assemblea delle socie e non può essere componente del Consiglio direttivo.
  2. Opera sulla base di quanto previsto dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Ha accesso alle scritture contabili, effettua controlli di sua libera iniziativa o su richiesta di uno degli organi statutari oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
  3. Redige una relazione di accompagnamento ai bilanci consultivi annuali.
Nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 11 – Gratuità delle cariche
  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
  2. Possono essere effettuati rimborsi spese da parte del segretario/a solo previa documentazione dettagliata e a seguito di approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 12 – Risorse economiche
  1. Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. quote associative e contributi degli aderenti;
  3. contributi e donazioni da parte di privati; c. contributi ed erogazioni da parte dello Stato, da istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari; e rimborsi derivanti da convenzioni e collaborazioni di varia natura e genere;
  5. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati, da attività commerciali e produttive marginali;
  6. rendite da beni mobili o immobili.
Art. 13 – Quota sociale
  1. La quota sociale a carico delle socie è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità dle socieo.
  2. Le socie non in regola con il pagamento della quota sociale non possono essere elettori/trici nel corso delle assemblee e non possono essere eletti/e alle cariche sociali.
Art. 14 – Bilanci
  1. Ogni anni devono essere redatti, a cura del segretario ed approvati dal consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza dei presenti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare tra l’altro i beni, i contributi, le donazioni e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  3. I bilanci sono pubblici. Le forme di pubblicità sono decise dal Consiglio direttivo.
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione
  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea delle socie a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. L’Assemblea stessa provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.
  2. In caso di scioglimento i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione o istituzione senza scopo di lucro avente scopi e finalità uguali o simili.
  3. La liquidazione delle attività e la devoluzione dei beni è regolata dal Consiglio direttivo le cui decisioni saranno votate a maggioranza dei membri del direttivo.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi statutari o da almeno 1/5 dei componenti dell’assemblea. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in seduta ordinaria o straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 Logo
Il Logo Lazio Pride è ad uso esclusivo ed è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.